Prescrizioni sanitarie

 

Con Decreto Regionale del 12-08-10  oggetto: “regolamento di gestione delle prescrizioni”, l’Assessore alla salute definisce alcuni obblighi nuovi per i soggetti prescrittori. In particolare viene richiesto di specificare il numero di iscrizione all’Ordine dei Medici. Sebbene siamo in attesa di ulteriori chiarimenti, questa normativa sembra riguardare tutti i soggetti , quindi anche i medici che prescrivono nella attività libero professionale. In attesa di eventuali diverse indicazioni sarà necessario aggiungere in tutte le prescrizioni mediche il numero di iscrizione all’Albo , avendo cura di specificare “Albo odontoiatri ”  e indicando la sigla della provincia es.:

dott. Mario Rossi “ODONTOIATRA…”

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SR 100 Albo Odontoiatri

 

 

 

 

Posta elettronica

 

In precedenti comunicazioni vi è stato richiesto di comunicare a questo Ordine l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 2010 . Atteso che ad oggi non sono a noi note sanzioni previste per chi non avesse già provveduto si consiglia di eseguire  questo adempimento.

Parallelamente a questa iniziativa chi volesse informazioni rapide tramite formato Newsletter riguardo a normative, adempimenti e appuntamenti di natura Ordinistica è invitato a comunicare la propria e.mail personale.  Potete trasmettere  all’indirizzo  :  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicità sanitaria

 

Sono giunte all’Ordine numerose richieste di chiarimento in merito a questo argomento.

Premetto che, dopo l’approvazione del D:L:223/2006 è diventato difficile per gli ordini affrontare con le dovute certezze la questione pubblicitaria. Per contro siamo comunque chiamati ad un rigoroso controllo del rispetto delle norme del Codice Deontologico.

La difficoltà nasce dalla diversa interpretabilità della norma di legge. Per quanto riguarda il tema specifico il D.L. 223/2006, all’art 2, recita:

comma 1)…sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a)…

b) il divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine

 

A parere dello scrivente un primo passaggio da sottolineare è che nella legge non si parla di pubblicità, ma di pubblicità informativa: questo termine nel nostro Codice Deontologico viene tradotto con il termine di Pubblicità dell’informazione sanitaria. Ciò significa che l’iscritto all’Ordine non può fare pubblicità commerciale (promozionale e comparativa) ma gli è consentito di fare informazione e questa informazione può pubblicizzarla. A questo proposito si vedano gli art. 55, 56 del C.D.

Per quanto riguarda la veridicità del messaggio, la cui verifica è chiaramente demandata dalla legge all’Ordine, possiamo distinguere due momenti: uno “ex ante” ed uno “ex post”.

Per quanto riguarda la verifica “ex ante” la situazione è complessa, in considerazione del fatto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato  (Antitrust), ha la possibilità di intervenire contro gli Ordini sanzionandoli. Questo nella misura in cui una iniziativa di un Ordine, tendente a disciplinare e regolamentare determinate iniziative, verrebbe vista dall’Antitrust come tentativo di influenzare il mercato da parte di una corporazione.

Naturalmente è chiaro che nessuno potrà eccepire se noi diamo un parere richiesto spontaneamente da un iscritto.

Per quanto riguarda la verifica “ex post”, che potrebbe condurre ad un procedimento disciplinare, questa non può essere oggetto di interferenze da parte dell’Antitrust, se non in maniera molto indiretta, vedi art. 2 del C.D.

L’intenzione di questa CAO è di contrastare, pur se nei limiti delle interpretazioni di legge, le iniziative scorrette, vedi la pubblicità delle prestazioni gratuite, inaccettabile deriva della pubblicità sanitaria/commerciale, evidenziando la responsabilità oggettiva dei responsabili sanitari.

L’azione disciplinare sarà improntata comunque alla prevenzione prima che alla repressione con l’obiettivo della progressiva cancellazione dei messaggi pubblicitari scorretti.

 

 

 

Sentenza favorevole alla CAO del tribunale di Siracusa su questione implantologia

 

Con riferimento alla causa civile che un Medico specialista in chirurgia Maxillo-facciale aveva promosso nei confronti di questa Presidenza CAO, relativa alla vicenda dell’esercizio legittimo della implantologia dentale, è giunta  sentenza a noi favorevole.

Nello specifico il tribunale con la sentenza di primo grado 1205 del 26-10-10 rigetta  le domande attoree.

Considero questa sentenza una conferma della correttezza e della determinazione che abbiamo dimostrato e che sempre intendiamo mantenere nell’esercizio della funzione Ordinistica a tutela della legalità e del rispetto delle regole.

 

 

 

Colgo l’occasione per porgere da parte mia e da parte di tutti i componenti della Commissione Albo Odontoiatri affettuosi auguri di buone festività.

 

IL PRESIDENTE CAO

DOTT. DARIO DI PAOLA

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