Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 (legge di stabilità) non possono più essere richiesti e consegnati alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi certificati attestanti stati, qualità, titoli di studio ed altro, e che gli stessi debbano essere sostituiti con l’Autocertificazione (D.P.R. 445/2000). Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive.
Ne consegue che anche il certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa sarà consegnato esclusivamente agli iscritti che lo chiederanno per USO PRIVATO.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e che anche la richiesta all’Ordine di suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa (parte prima all. A al D.P.R. 642/72).
I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i soli casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. B o previsti da altre norme speciali. L’esenzione da bollo è sempre specificata, MAI GENERICA.
Pertanto, il medico richiedente il certificato che ritiene di aver diritto all’esenzione, ha l’OBBLIGO DI CITARE L’USO E LA NORMA DI LEGGE CHE ESENTA DALL’IMPOSTA DI BOLLO. Finalità di utilizzo e riferimento normativo dovranno necessariamente essere riportati sul certificato.

 

 

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